13.9 C
Sicilia
spot_img

Caso Messina, ecco perché il ricorso è inammissibile: le motivazioni del Tribunale Federale

- Advertisement -spot_img

 

ROMA – La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha messo nero su bianco, in un documento di nove pagine, le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro l’Acr Messina. Si tratta del terzo semaforo rosso per la Reggina, che tra il 2 e il 7 maggio 2026 aveva già visto respingere due istanze cautelari di sospensione del campionato, permettendo così il regolare svolgimento dei play-out salvezza.

Le accuse dei club: “Atti nulli sotto inibizione” Al centro della complessa battaglia legale c’era la posizione delle società Città di Acireale 1946 e Sancataldese Calcio 1945. Costituitesi come contro-interessate a sostegno della Reggina, avevano richiesto l’accertamento della “nullità radicale e insanabile” di tutti gli atti compiuti dall’allora Presidente dell’Acr Messina, Stefano Alaimo, colpito da un’inibizione di dieci mesi dal TFN il 29 maggio 2025.

Secondo la tesi dei ricorrenti, tale sanzione avrebbe privato il dirigente di ogni capacità sportiva, rendendo giuridicamente inesistenti — e non semplicemente irregolari — l’iscrizione al campionato e i tesseramenti dei calciatori del Messina.

Chi si è schierato con il Messina: la classifica sul campo Dall’altro lato della barricata, a difesa della stabilità del Girone I della Serie D 2025/2026, si sono schierate altre due formazioni:

  • Enna: Ha evidenziato il rischio di un pregiudizio sportivo ed economico di eccezionale gravità. Essendo la squadra ad aver conquistato più punti contro il Messina (quattro), una modifica retroattiva della classifica l’avrebbe fatta precipitare direttamente nella zona play-out.
  • Savoia 1908: Ha difeso la legittimità e la stabilità della classifica finale, rivendicando il primo posto conquistato sul campo.
I pilastri della decisione del TFN: perché il ricorso è stato respinto

Nelle motivazioni pubblicate, il Tribunale Federale Nazionale ha smontato le tesi della Reggina e delle sue alleate toccando tre punti giuridici fondamentali:

1. L’esclusività della Procura Federale

Il TFN ha ricordato che i ricorrenti avevano già esposto i medesimi fatti alla Procura Federale ad aprile. I termini sono ancora pendenti e non si conoscono le future determinazioni (archiviazione o deferimento). Il Tribunale ha chiarito un principio cardine della giustizia sportiva:

“L’accertamento di violazioni disciplinari […] può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l’art. 118 CGS riserva in via esclusiva l’azione disciplinare”.

2. Termini scaduti e “piena conoscenza” degli atti

Anche se si volesse superare il dato formale e considerare il ricorso come un’impugnazione delle iscrizioni e dei tesseramenti, per il TFN manca la tempestività. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede un limite massimo di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell’atto. La pubblicazione sul sito internet della Federazione implica, per legge, la “piena conoscenza”. Al momento del ricorso, i trenta giorni per contestare le decisioni estive erano ampiamente decorsi.

3. Il “nodo” delle notizie di stampa
Il TFN ha infine eccepito la debolezza delle giustificazioni temporali fornite dai club. La Reggina si era difesa sostenendo che la nullità fosse emersa “solo poche settimane fa dai mezzi di stampa”, mentre Acireale e Sancataldese avevano fatto riferimento a “non meglio precisate notizie di stampa”. Mancando la prova certa del momento in cui le società hanno appreso il fatto, il ricorso non può che decadere.

Conclusione
I rilievi formali e temporali espressi dal Tribunale Federale hanno una natura totalmente assorbente, rendendo “pleonastico” l’esame di qualsiasi altra questione di merito. Il TFN ha inoltre ritenuto superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale, poiché quest’ultima è già stata investita degli esposti presentati dai club tra il 15 e il 20 aprile scorso. Il verdetto del campo, per ora, resta blindato.

Foto fonte web

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

 

ROMA – La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (TFN) ha messo nero su bianco, in un documento di nove pagine, le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro l’Acr Messina. Si tratta del terzo semaforo rosso per la Reggina, che tra il 2 e il 7 maggio 2026 aveva già visto respingere due istanze cautelari di sospensione del campionato, permettendo così il regolare svolgimento dei play-out salvezza.

Le accuse dei club: “Atti nulli sotto inibizione” Al centro della complessa battaglia legale c’era la posizione delle società Città di Acireale 1946 e Sancataldese Calcio 1945. Costituitesi come contro-interessate a sostegno della Reggina, avevano richiesto l’accertamento della “nullità radicale e insanabile” di tutti gli atti compiuti dall’allora Presidente dell’Acr Messina, Stefano Alaimo, colpito da un’inibizione di dieci mesi dal TFN il 29 maggio 2025.

Secondo la tesi dei ricorrenti, tale sanzione avrebbe privato il dirigente di ogni capacità sportiva, rendendo giuridicamente inesistenti — e non semplicemente irregolari — l’iscrizione al campionato e i tesseramenti dei calciatori del Messina.

Chi si è schierato con il Messina: la classifica sul campo Dall’altro lato della barricata, a difesa della stabilità del Girone I della Serie D 2025/2026, si sono schierate altre due formazioni:

  • Enna: Ha evidenziato il rischio di un pregiudizio sportivo ed economico di eccezionale gravità. Essendo la squadra ad aver conquistato più punti contro il Messina (quattro), una modifica retroattiva della classifica l’avrebbe fatta precipitare direttamente nella zona play-out.
  • Savoia 1908: Ha difeso la legittimità e la stabilità della classifica finale, rivendicando il primo posto conquistato sul campo.
I pilastri della decisione del TFN: perché il ricorso è stato respinto

Nelle motivazioni pubblicate, il Tribunale Federale Nazionale ha smontato le tesi della Reggina e delle sue alleate toccando tre punti giuridici fondamentali:

1. L’esclusività della Procura Federale

Il TFN ha ricordato che i ricorrenti avevano già esposto i medesimi fatti alla Procura Federale ad aprile. I termini sono ancora pendenti e non si conoscono le future determinazioni (archiviazione o deferimento). Il Tribunale ha chiarito un principio cardine della giustizia sportiva:

“L’accertamento di violazioni disciplinari […] può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l’art. 118 CGS riserva in via esclusiva l’azione disciplinare”.

2. Termini scaduti e “piena conoscenza” degli atti

Anche se si volesse superare il dato formale e considerare il ricorso come un’impugnazione delle iscrizioni e dei tesseramenti, per il TFN manca la tempestività. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede un limite massimo di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell’atto. La pubblicazione sul sito internet della Federazione implica, per legge, la “piena conoscenza”. Al momento del ricorso, i trenta giorni per contestare le decisioni estive erano ampiamente decorsi.

3. Il “nodo” delle notizie di stampa
Il TFN ha infine eccepito la debolezza delle giustificazioni temporali fornite dai club. La Reggina si era difesa sostenendo che la nullità fosse emersa “solo poche settimane fa dai mezzi di stampa”, mentre Acireale e Sancataldese avevano fatto riferimento a “non meglio precisate notizie di stampa”. Mancando la prova certa del momento in cui le società hanno appreso il fatto, il ricorso non può che decadere.

Conclusione
I rilievi formali e temporali espressi dal Tribunale Federale hanno una natura totalmente assorbente, rendendo “pleonastico” l’esame di qualsiasi altra questione di merito. Il TFN ha inoltre ritenuto superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale, poiché quest’ultima è già stata investita degli esposti presentati dai club tra il 15 e il 20 aprile scorso. Il verdetto del campo, per ora, resta blindato.

Foto fonte web

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Articoli Correlati

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img